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Cittadinanza
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Articolo
39: Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento
europeo
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Ogni
cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede,
alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale
diretto, libero e segreto. |
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Articolo
40: Diritto
di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
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Ogni
cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato. |
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Articolo
41: Diritto ad una buona amministrazione
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Ogni
individuo ha diritto a che le questioni che
lo riguardano siano trattate in modo imparziale,
equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi
dell'Unione. Tale diritto comprende in particolare:
il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi
confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi
pregiudizio;
il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo
riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della
riservatezza e del segreto professionale;
l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità
dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio
delle loro funzioni conformemente ai principi
generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione
in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella
stessa lingua.
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Articolo
42: Diritto d'accesso ai documenti
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Qualsiasi
cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato
membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo,
del Consiglio e della Commissione.
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Articolo
43: Mediatore
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Qualsiasi
cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda
o abbia la sede sociale in uno Stato
membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione
casi di cattiva amministrazione nell'azione delle
istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di
giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro
funzioni giurisdizionali. |
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Articolo
44: Diritto di petizione
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Qualsiasi
cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato
membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
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Articolo
45: Libertà di circolazione e di soggiorno
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Ogni
cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
La libertà di circolazione e di soggiorno può essere
accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità
europea, ai
cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio
di uno Stato membro.
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Articolo
46: Tutela diplomatica e consolare
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Ogni
cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo
nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è
rappresentato,
della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi
Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
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