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DISPOSIZIONI
GENERALI
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Articolo
51: Ambito di applicazione
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Le
disposizioni della presente Carta si applicano
alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto
del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri
esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.
Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano
i principi e ne promuovono l'applicazione secondo
le rispettive competenze.
La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per
la Comunità e per l'Unione, né modifica le
competenze e i compiti definiti dai trattati. |
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Articolo
52: Portata dei diritti garantiti
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Eventuali
limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti
dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare
il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto
del principio di proporzionalità, possono essere apportate
limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente
a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione
o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano
fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea
si esercitano alle condizioni e nei limiti
definiti dai trattati stessi.
Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli
garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e
la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta
convenzione. La presente disposizione non presclude che il diritto
dell'Unione conceda una protezione più estesa.
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Articolo
53: Livello di protezione
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Nessuna
disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa
o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione,
dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle
quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti
contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle
costituzioni degli Stati membri. |
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Articolo
54: Divieto dell'abuso di diritto
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Nessuna
disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso
di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere
un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà
riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà
limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.
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Diritti e strumenti del Cittadino Europeo
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