Approvata
dall'Assemblea Generale
delle
Nazioni Unite il 20 novembre 1989
Gli Stati parti della presente Convenzione.
Considerato che, in conformità ai principi
proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della
dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro
diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace del mondo.
Tenuto presente il fatto che i popoli delle Nazioni
Unite hanno riaffermato, nello Statuto delle Nazioni Unite, la loro
fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore delta
persona umana e hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed un
migliore tenore di vita in un'ampia libertà.
Riconosciuto che le Nazioni Unite hanno proclamato e
convenuto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei
Patti internazionali sui diritti umani che ad ogni individuo spettano
tutte le libertà ed i diritti che vi sono enunciati senza distinzione
alcuna per ragioni di razza, colore, sesso lingua, religione, opinione
politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, ricchezza,
nascita o altra condizione.
Ricordato che nella Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha
diritto a misure speciali di protezione ed assistenza.
Convinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale
della Società e quale ambiente naturale per la crescita ed il
benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli,
debba ricevere l'assistenza e la protezione necessarie per poter
assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità.
Riconosciuto che il fanciullo, per il pieno ed
armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente
familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione.
Considerato che occorre preparare appieno il
fanciullo ad avere una vita individuale nella società, ed allevarlo
nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni
Unite e in particolare nello spirito di pace, di dignità, di
tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà.
Tenuto presente che la necessità di accordare
speciale protezione al fanciullo e stata stabilita nella Dichiarazione
di Ginevra sui diritti del fanciullo del 1924 e nella Dichiarazione
dei diritti del fanciullo adottata dalle Nazioni Unite nel 1959, ed è
stata riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, nel Patto internazionale sul diritti civili e politici (in
particolare negli articoli 23 e 24) nel Patto internazionale sui
diritti economici, sociali e culturali (in particolare nell'articolo
19) e negli statuti e strumenti pertinenti delle agenzie specializzate
e delle organizzazioni internazionali operanti nel campo della
protezione dell'infanzia.
Tenuto presente che, come indicato nella
Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, «il fanciullo, a
causa delta sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una
particolare protezione e di cure speciali compresa un'adeguata
protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita».
Richiamare le disposizioni della Dichiarazione sui
principi sociali e giuridici relativi alla protezione al benessere
dell'infanzia con particolare riferimento all'affidamento e
all'adozione su piano nazionale ed internazionale (risoluzione 41/85
dell'Assemblea generale, del 3 dicembre 1986), dell'Insieme di regole
minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia
minorile («Regole di Bejing» risoluzione 40/33 dell'Assemblea generate
del 29 novembre 1985) e della Dichiarazione sulla protezione delle
donne e dei fanciulli nelle situazioni di emergenza e di conflitto
armato (risoluzione 3318 (XXIX) dell'assemblea generale, del 14
dicembre 1974).
Riconosciuto che in tutti i paesi del mondo vi sono
fanciulli che vivono in condizioni di particolare difficoltà e che è
necessario accordare loro una particolare attenzione.
Riconosciuta l'importanza della cooperazione
internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei
fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo.
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione s'intende per
fanciullo ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno
che secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.
Articolo 2
-
Gli Stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che sono
enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni
fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza distinzione
alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, del fanciullo o
dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica o
sociale, della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro
nascita o di qualunque altra condizione.
-
Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata per
assicurare che il fanciullo sia protetto contro ogni forma di
discriminazione o di sanzione motivata dallo status, le attività, le
opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di
membri della sua famiglia.
Articolo 3
-
In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano
da istituzioni di assistenza sociale
-
private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi
legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve costituire
oggetto di primaria considerazione.
-
Gli Stati parti s'impegnano ad assicurare al fanciullo la
protezione e le cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei
diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di
qualsiasi altra persona legalmente responsabile di esso, e, a tal
fine, prenderanno ogni misura appropriata di carattere Legislativo e
amministrativo.
-
Gli Stati parte si impegnano ad assicurare che le istituzioni, i
servizi e le strutture responsabili della cura e della protezione
dei fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati dalle
autorità competenti, particolarmente nei campi della sicurezza e
dell'igiene e per quanto concerne la consistenza e la qualificazione
del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura
appropriata di natura legislativa, amministrativa e d'altro genere per
dare attuazione ai diritti riconosciuti in questa Convenzione. Per
quant'attiene i diritti economici, sociali e culturali, gli Stati
parti adottano tali misure in tutta la gamma delle risorse di qui
dispongono e, all'occorrenza, nel quadro della cooperazione
internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti rispettano la responsabilità, i
diritti ed i doveri dei genitori o, all'occorrenza, dei membri della
famiglia allargata o della comunità, secondo quanto previsto dalle
usanze locali, dei tutori o delle altre persone legalmente
responsabili del fanciullo, di impartire a quest'ultimo, in modo
consono alle sue capacita evolutive, l'orientamento ed i consigli
necessari all'esercizio dei diritti che gli riconosce la presente
Convenzione.
Articolo 6
-
Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto
innato alla vita.
-
Gli Stati parti Si impegnano a garantire nella più ampia misura
possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
-
Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo La
nascita ed a partire da essa avrà diritto ad un nome, ad acquisire
una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i propri
genitori ed essere da essi accudito.
-
Gli Stati parti assicureranno l'attuazione di questi diritti in
conformità alle loro legislazioni nazionali ed agli obblighi
derivanti dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in
particolari in quelle situazioni in cui il fanciullo Si troverebbe
altrimenti privo di nazionalità.
Articolo 8
-
Gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del
fanciullo di conservare la propria identità nazionalità, nome e
relazioni familiari, quali riconosciuti per legge, senza
interferenze illegali.
-
Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi
costitutivi della sua identità o di alcuni di essi. gli Stati parti
forniranno adeguata assistenza e tutela affinché venga
sollecitamente ristabilita.
Articolo 9
-
Gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo non venga
separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le
autorità competenti non decidano, salva la possibilità di presentare
ricorsi contro tale decisione all'autorità giudiziaria, in
conformità alle leggi ed alle procedure applicabili, che tale
separazione risulti necessaria nell'interesse superiore del
fanciullo. Una decisione in tal senso può risultare necessaria in
casi particolari, quali quelli in cui si verifichino episodi di
maltrattamento o di negligenza da parte di genitori nei confronti
del fanciullo o qualora, i genitori vivano separati, sia necessario
fissare il luogo e la residenza del fanciullo.
-
In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti nel
paragrafo 1, tutte le parti interessate devono avere la possibilita
di partecipare al dibattimento e di esporre le loro ragioni.
-
Gli Stati parti debbano rispettare il diritto del fanciullo
separato da entrambi i genitori o da uno di essi di mantenere
relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi
i genitori, salvo quando ciò sia contrario all'interesse superiore
del fanciullo.
-
Allorquando tale separazione consegua da misure adottate da uno
Stato parte, quali la detenzione, la reclusione, l'esilio, la
deportazione o la morte (inclusa la morte per qualsiasi causa,
sopravvenuta nel corso della detenzione) di entrambi i genitori o di
uno di essi, o del fanciullo, tale Stato parte, su richiesta,
fornirà ai genitori, al fanciullo o, all'occorrenza, ad un altro
membro della famiglia, le informazioni essenziali relative al luogo
in cui si trovino il membro o i membri della famiglia, a meno che la
divulgazione di queste informazioni non risulti pregiudizievole al
benessere dei fanciullo; Gli Stati parti devono accettarsi inoltre
che la presentazione di tale domanda non comporti di per sé alcuna
conseguenza negativa per la persona o le persone interessate.
Articolo 10
-
In conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù
del paragrafo I dell'articolo 9, qualunque richiesta presentata da
un fanciullo o dai suoi genitori di entrare in uno Stato parte o di
lasciarlo ai fini della riunificazione della famiglia verra presa in
esame dagli Stati parti in modo favorevole, con spirito umanitario e
sollecitudine. Gli Stati parti si accerteranno inoltre che la
presentazione di tale domanda non comporti conseguenze negative per
i richiedenti ed i membri della loro famiglia.
-
Un fanciullo i cui genitori risiedano in stati diversi deve
avere il diritto di mantenere, salvo circostanze eccezionali,
relazioni personali e contatti diretti regolari con entrambi i
genitori. A tal fine, e in conformità all'obbligo che incombe agli
Stati parti in virtù del paragrafo I dell'articolo 9, gli Stati
parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo o dei suoi
genitori di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di far
ritorno nel proprio paese. II diritto di lasciare qualsiasi paese
può essere oggetto esclusivamente alle restrizioni previste dalla
legge, che risultino necessarie per proteggere la sicurezza
nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la moralità pubblica, o i
diritti e le libertà altrui, e che risultino compatibili con gli
altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 11
-
Gli Stati parti devono adottare le misure appropriate per
lottare contro i trasferimenti illeciti all'estero di fanciulli ed
il loro mancato rientro (nei paesi d'origine).
-
A tal fine, gli Stati parte promuoveranno la conclusione di
accordi bilaterali o multilaterali o l'adesione agli accordi
esistenti.
Articolo 12
-
Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo
capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla
liberamente ed in qualsiasi materia, dando alle opinioni del
fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età ed al suo grado
di maturità.
-
A tal fine, verra in particolare offerta al
fanciullo La possibilità di essere ascoltato in qualunque
procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi, sia
direttamente, sia tramite un rappresentante o un'apposita
istituzione, in conformità con le regole di procedura della
legislazione nazionale.
Articolo 13
-
Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo
diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee di ogni genere, a prescinderne dalle frontiere,
sia verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa o in forma
artistica o mediante qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo.
-
L'esercizio di questo diritto può essere sottoposto a talune
restrizioni, che però siano soltanto quelle previste dalla legge e
quelle necessarie:
a) al rispetto dei diritti e della reputazione
altrui;
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale o
dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica
Articolo 14
-
Gli Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo alla
liberti di pensiero, di coscienza e di religione.
-
Gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei
genitori o alla occorrenza, dei tutori di guidare il fanciullo
nell'esercizio del diritto sopramenzionato in modo consono alle sue
capacità evolutive.
-
La libertà di manifestare la propria religione o le proprie
convinzioni può essere sottoposta solo a quelle Limitazioni di legge
necessarie a proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute e
la moralità pubblica, e la libertà ed i diritti fondamentali altrui.
Articolo 15
-
Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà
di Associazione e alla libertà riunione pacifica.
-
L'esercizio di questi diritti non può essere sottoposto a
restrizioni di sorta, salvo quelle previste dalla legge e che
risultino necessarie in una società democratica, nell'interesse
della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o dell'ordine
pubblico, o per proteggere la salute o la moralità pubblica, o i
diritti e le libertà altrui.
Articolo 16
-
Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia,
nella sua casa o nella sua corrispondenza, ne a lesioni illecite del
suo onore della sua reputazione.
-
Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro
tali interferenze o atteggiamenti lesivi.
Articolo 17
-
Gli Stati parti riconoscono l'importante funzione svolta dai
mass-media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a
informazioni e a programmi provenienti da diverse fonti nazionali ed
internazionali, in particolare a quelli che mirano a promuovere il
suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute
fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti devono:
-
a) incoraggiare i mass-media a diffondere un'informazione e
programmi che presentino un'utilità sociale e culturale per il
fanciullo e che risultino conformi allo spirito dell'articolo 29;
-
b) incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di
promuovere la produzione, lo scambio e la diffusione di
un'informazione e di programmi di questa natura provenienti da
diverse fonti culturali, nazionali ed internazionali;
-
c) incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per
ragazzi;
-
d) incoraggiare i mass-media a prestare particolare attenzione
ai bisogni linguistici dei bambini autoctoni o appartenenti a
minoranze;
-
e) promuovere l'elaborazione di appropriati principi direttivi
destinati a tutelare il fanciullo contro l'informazione ed i
programmi che nuocciano al suo benessere, tenuto conto delle
disposizioni degli articoli 13 e 18.
Articolo 18
-
Gli Stati parti Si devono adoperare al massimo per garantire il
riconoscimento del principi secondo cui entrambi i genitori hanno
comuni responsabilità in ordine all'allevamento ed allo sviluppo del
bambino. Le responsabilità di allevare il fanciullo e di garantire
il suo sviluppo incombe in primo luogo ai genitori o,
all'occorrenza, ai tutori.. Nell'assolvimento del loro compito essi
debbono
-
venire innanzitutto guidati dall'interesse superiore del
fanciullo.
-
Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella
presente Convenzione, gli Stati parti devono fornire un'assistenza
adeguata ai genitori o ai tutori legali nell'adempimento delle loro
responsabilità in materia di allevamento del fanciullo, e devono
assicurare lo sviluppo di istituzioni e servizi per l'assistenza
all'infanzia.
-
Gli Stati parti devono adottare appropriate misure per
assicurare che fanciulli i cui genitori svolgano un'attività
lavorativa abbiamo il diritto di beneficiare di servizi e di
strutture destinati alla vigilanza dell'infanzia, se in possesso
degli appositi requisiti per usufruirne.
Articolo 19
-
Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura
legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il
fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità
fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o
sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre e sotto la tutela
dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore e dei tutori o di
chiunque altro se ne prenda cura.
-
Tali misure protettive comprenderanno, all'occorrenza, procedure
efficaci per l'istituzione di programmi sociali mirati a fornire
l'appoggio necessario al fanciullo ed a coloro ai quali è affidato
nonché per altre forme di prevenzione e ai fini di identificazione,
di rapporto, di ricorso, d'inchiesta, di trattamenti e di
procedimenti nei casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra,
e potranno altresì comprendere procedure d'intervento giudiziario.
Articolo 20
-
Un fanciullo che venga privato, permanentemente o
temporaneamente del suo ambiente familiare o che nel suo proprio
interesse non possa essere lasciato in tale ambiente, avrà diritto a
speciale protezione e assistenza da parte dello Stato.
-
Gli Stati parti debbono garantire a tale fanciullo una forma di
cura ed assistenza alternative in conformità alla loro legislazione
nazionale.
-
Tale assistenza alternativa può comprendere, tra l'altro,
l'affidamento, la «kafala» prevista dalla Legge islamica, l'adozione
o, in caso di necessita, la sistemazione in idonee istituzioni per
'infanzia. Nella scelta di queste soluzioni, si terrà debito conto
della necessità di garantire una certa continuità nell'educazione
del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale
e linguistica.
Articolo 21
-
Gli Stati parti che riconoscono do autorizzano il sistema
dell'adozione devono accertarsi che l'interesse superiore del
fanciullo costituisca la principale preoccupazione in materia e
devono:
-
a) assicurare che l'adozione del bambino venga autorizzata solo
dalle autorità competenti che verifichino, in conformità alla legge
ed alle procedure applicabili e sulla base di tutte le informazioni
pertinenti ed attendibili, che l'adozione possa aver luogo tenuto
conto della situazione del fanciullo
-
rispetto ai genitori, ai parenti ed ai tutori e che,
all'occorrenza, le persone interessate abbiano dato il loro assenso
consapevole all'adozione, dopo essersi avvalse delle consultazioni e
consigli necessari in materia;
-
b) riconoscere che l'adozione in un altro paese può essere
considerato un mezzo alternativo di assistenza al fanciullo, qualora
questi non possa trovare accoglienza in una famiglia affidataria o
adottiva nel proprio paese d'origine, o non possa trovare nel
suddetto paese un'altra soddisfacente sistemazione;
-
c) assicurare, in caso di adozione in altro paese che il
fanciullo fruisca di misure di tutela e di condizioni equivalenti a
quelle esistenti nel caso di adozione a Livello nazionale;
-
d) prendere tutte le debite misure atte a garantire che,
nell'adozione in un altro paese, la sistemazione del fanciullo non
comporti un lucro finanziano illecito per quanti vi siano implicati;
-
e) perseguire gli obiettivi del presente articolo attraverso la
stipula di accordi bilaterali o multilaterali e compiere ogni sforzo
in questo contesto per garantire che la sistemazione del fanciullo
in un altro paese venga seguita dalle autorità o dagli organi
competenti.
Articolo 22
-
Gli Stati parti devono prendere appropriate misure per garantire
al fanciullo che cerchi di ottenere lo status di rifugiato o che sia
considerato rifugiato in virtù delle leggi e procedure
internazionali o interne, che sia solo o accompagnato dai genitori o
da qualsiasi altra persona, la fruizione di un'adeguata protezione
ed assistenza umanitaria per consentirgli strumenti internazionali
relativi ai diritti umani e di carattere umanitario, di cui i
suddetti Stati siano parti.
-
A tal fine, gli Stati parti devono fornire la cooperazione, che
riterranno necessaria, ad ogni sforzo compiuto dalle Nazioni Unite e
dalle altre organizzazioni intergovernative e non governative
competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite
per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovino in simili
condizioni e per rintracciare i genitori o altri membri della
famiglia di qualsiasi bambino rifugiato al fine di ottenere le
informazioni necessarie alla riunificazione della famiglia. Nei casi
in cui non vengano ritrovati né i genitori, né alcun altro membro
della famiglia, deve essere accordata al fanciullo, in base ai
principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione
di cui fruisca qualunque fanciullo privato per qualsiasi ragione,
temporaneamente o permanentemente dell'ambiente familiare.
Articolo 23
-
Gli Stati patti riconoscono che un fanciullo fisicamente o
mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente che
garantisca la sua dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti
la sua partecipazione attiva alla vita della comunità.
-
Gli Stati patti riconoscono al fanciullo disabile cure speciali
ed incoraggeranno e garantiranno la concessione, nella misura delle
risorse disponibili, ai fanciulli disabili in possesso degli
appositi requisiti ed a quanti se ne prendano cura, dell'assistenza
di cui sia stata fatta richiesta e che risulti adeguata alle
condizioni del fanciullo ed alle specifiche condizioni dei genitori
o di altri che si prendano cura di lui.
-
In relazione ai particolari bisogni di un fanciullo disabile,
l'assistenza fornita in conformità il paragrafo 2 sarà gratuita,
ogniqualvolta risulti possibile, tenuto conto delle risorse
finanziarie dei genitori o di quanti abbiano cura del fanciulli, e
sarà intesa ad assicurare che il fanciullo disabile possa
efficacemente disporre ed usufruire di istruzione, addestramento
cure sanitarie servizi di riabilitazione, preparazione ad un impiego
ed occasioni di svago tendenti a far raggiungere al fanciullo
l'integrazione sociale e lo sviluppo individuale più completo
possibile, incluso lo sviluppo culturale e spirituale.
-
Gli Stati parti devono promuovere nello spirito della
cooperazione internazionale lo scambio di informazioni adeguate nel
campo delle cure sanitarie preventive, del trattamento medico,
psicologico e funzionale del fanciullo disabile tra cui la
diffusione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed
i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a questi
dati, allo scopo di consentire agli Stati parti di migliorare le
loro capacità e competenze e di ampliare la loro esperienza in
questi settori. A questo proposito, particolare attenzione sarà
rivolta alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
-
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al
godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e
mentale e la fruizione di cure mediche riabilitative. Gli Stati
parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo non sia privato
del diritte di beneficiare di tali servizi.
-
Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena situazione di
questo diritto ed in particolare devono prendere misure appropriate
per:
-
a) ridurre il tasso di mortalità neonatale ed infantile;
-
b) garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure
mediche, con particolare riguardo allo sviluppo ed ai servizi
sanitari di base;
-
c) combattere le malattie e la malnutrizione nel quadre delle
cure mediche di base mediante, tra l'altro l'utilizzo di tecniche
prontamente disponibili e la fornitura di adeguati alimenti
nutritivi e di acqua potabile, tenute conto dei rischi di
inquinamento ambientale;
-
d) garantire appropriate cure mediche alle madri in stato di
gravidanza;
-
e) garantire che tutti i membri della societa, in particolare i
genitori ed i fanciulli, siano informati sull'uso di conoscenze di
base circa la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi
dell'allattamento materno, l'igiene personale ed ambientale, la
prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta
loro di avvalersi di queste informazioni;
-
f) sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei genitori
e l'informazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare
-
Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed
appropriate per abolire le pratiche tradizionali che possano
risultare pregiudizievoli alla salute dei fanciulli.
-
Gli Stati parti s'impegnano a promuovere e ad incoraggiare la
cooperazione internazionale allo scopo di garantire progressivamente
la piena realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo.
A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo saranno
tenuti in particolare considerazione.
Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo sottoposto
dalle autorità competenti a cure, prevenzione o trattamento fisico o
mentale, il diritto ad un riesame periodico di tale trattamento e di
qualsiasi sistemazione.
Articolo 26
-
Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di
beneficiare della sicurezza sociale, nonché delle assicurazioni
sociali, e devono prendere misure necessarie perché questo diritto
venga pienamente realizzato in conformità alla loro legislazione
interna.
-
Tali prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il caso lo
richieda, tenuto conto delle risorse e delle specifiche condizioni
del fanciullo e delle persone responsabili del sue mantenimento,
nonché di ogni altra considerazione pertinente in materia per quanto
concerne la richiesta di prestazioni fatte dal fanciulle o a suo
nome.
Articolo 27
-
Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un
livello di vita sufficiente alto a garantire il suo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale e sociale.
-
I genitori e le altre persone aventi cura del fanciullo hanno
primariamente la responsabilità di assicurare, nei limiti delle loro
possibilità e delle loro disponibilità finanziarie, le condizioni di
vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
-
Gli Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei
loro mezzi, devono prendere le misure opportune per assistere i
genitori del fanciullo o chi ne sia responsabile nell'attuazione di
questo diritto e, in caso di necessità, devono fornire un'assistenza
materiale e programmi di supporto in particolare per quel che
riguarda la nutrizione, il vestiario e l'alloggio.
-
Gli Stati parti adotteranno appropriate misure al fine di
assicurarsi della possibilità di garantire il sostentamento del
fanciullo da parte dei genitori o di altre persone aventi una
responsabilità finanziaria a tale riguardo, sia sul proprie
territorio che all'estero. In particolare, allorquando la persona
avente una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo
viva in un paese diverso, gli Stati parti promuoveranno il ricorso
ad accordi internazionali nonché la stipula di trattati in materia
l'adozione di altri appropriati strumenti.
Articolo 28
-
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere
un'educazione e, nell'ottica della progressiva piena realizzazione
di tale diritto e sulla base di eguali opportunità, devono in
particolare:
-
a) rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per
tutti;
-
b) promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione
secondaria sia generale che professionale, renderle utilizzabili ed
accessibili a tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate quali
l'introduzione della gratuità dell'insegnamento e l'offerta di
un'assistenza finanziaria nei casi di necessità;
-
c) rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base
delle capacità, con ogni mezzo appropriato;
-
d) rendere l'informazione educativa e l'orientamento
professionale disponibile ed alla portata di tutti i fanciulli;
-
e) prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare
frequenza scolastica e la riduzione dei tassi di abbandono.
-
Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata per
assicurare che la disciplina scolastica venga impartita rispettando
la dignità umana del fanciullo ed in conformità alla presente
Convenzione.
-
Gli Stati parti devono promuovere a favorire la cooperazione
internazionale in materia di educazione, in particolare al fine di
contribuire all'eliminazione dell'ignoranza e dell'analfabetismo nel
mondo intero e facilitando l'accesso alle conoscenze scientifiche e
tecniche ed ai metodi di insegnamento. A queste proposito i bisogni
dei paesi in via di sviluppo devono essere tenuti in particolare
considerazione.
Articolo 29
-
Gli Stati parti concordano sul fatto che l'educazione del
fanciullo deve tendere a:
-
a) promuovere lo sviluppo della personalità del fanciullo, dei
suoi talenti, delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutto
l'arco delle sue potenzialità;
-
b) inculcare nel fanciullo il rispetto del diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, e dei principi enunciati nello Statuto
delle Nazioni Unite;
-
c) inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua
identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il
rispetto dei valori nazionali del paese in cui vive, del paese di
cui è originario e delle civiltà diverse dalla propria;
-
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della
vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace
di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i
popoli gruppi etnici, nazionali e religiosi, e persone di origine
autoctona
-
e) inculcare nel fanciullo il rispetto per l'ambiente naturale.
-
Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28
deve essere interpretata quale interferenza nella libertà degli
individui e degli enti di creare e dirigere istituzioni educative, a
condizione che i principi enunciati nel paragrafo 1 del presente
articolo siano rispettati e che l'istruzione impartita in tali
istituti risulti conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui esistano minoranze etniche,
religiose o linguistiche o persone di origine autoctona, il fanciullo
che appartenga ad una di queste minoranze o che sia autoctono non deve
essere privato del diritto di avere la propria vita culturale, di
professare o praticare religione o di avvalersi della propria lingua
in comune con gli altri membri del suo gruppo.
Articolo 31
-
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed
allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie
della sua età, ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed
artistica.
-
Gli Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto del
fanciullo a partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica
ed incoraggiano l'organizzazione di adeguate attivita di natura
ricreativa, artistica e culturale in condizioni di uguaglianza.
Articolo 32
-
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad essere
protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro
rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo
per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale,
morale e sociale.
-
Gli Stati parti devono prendere misure di natura legislativa,
amministrativa, sociale ed educativa per garantire l'applicazione di
questo articolo. A tal fine, e tenuto conto delle disposizioni
pertinenti di altri strumenti internazionali, gli Stati parti devono
in particolare:
-
a) fissare l'età minima per essere ammessi ad un impiego;
-
b) stabile un'appropriata disciplina in materia di orario e di
condizioni di lavoro;
-
c) stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire
l'effettiva applicazione di queste articolo.
Articolo 33
Gli Stati parti devono adottare ogni appropriata
misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo,
per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di
sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni
internazionali, e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione
illegale e nel traffico di tali sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti s'impegnano a proteggere il
fanciullo conto ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza
sessuale. A tale fine gli Stati parti devono prendere in particolare
ogni misura adeguata su piano nazionale, bilaterale, multilaterale,
per prevenire:
-
a) l'induzione o la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo
in attivita sessuali illecite;
-
b) lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre
pratiche sessuali illecite;
-
c) lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali
pornografici.
Articolo 35
Gli Stati parti devono prendere ogni misura
appropriata sul piano nazionale, bilaterale e multilaterale per
prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di fanciulli a
qualsiasi fine o sotto qualunque forma.
Articolo 36
Gli Stati parti devono proteggere il fanciullo
contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi aspetto
del sue benessere.
Articolo 37
Gli Stati parti s'impegnano a garantire che:
-
a) nessun fanciullo sia soggetto a tortura o a trattamenti o
punizioni crudeli, inumani o degradanti; né la pena capitale, né
l'ergastolo senza possibilità di liberazione debbano venire irrogate
per reati commessi da persene in età inferiore ai 18 anni;
-
b) nessun fanciullo debba essere privato della sua libertà
illegalmente e arbitrariamente. L'arresto, la detenzione e
l'imprigionamento di un fanciullo devono venire utilizzati
esclusivamente come misura estrema, e per il periodo più breve
possibile;
-
c) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba essere
trattato con umanità e rispetto per la dignità umana, e secondo
modalità che tengano conto delle persone della sua età. In
particolare qualsiasi fanciullo privato della libertà deve essere
detenuto separato dagli adulti, a meno che la soluzione contraria
non sia considerata preferibile nell'interesse superiore del
fanciullo, e deve avere il diritto di mantenere i contatti con la
propria famiglia attraverso la corrispondenza e visite, salve
circostanze particolari;
-
d) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba avere il
diritto di potersi prontamente avvalere dell'assistenza legale o di
qualsiasi altra natura, nonché del diritto di contestare la
legittimità di tale privazione di libertà davanti ad un tribunale e
un'altra autorità competente, indipendente e imparziale, e il
diritto ad una rapida decisione sul suo caso.
Articolo 38
-
Gli Stati parti s'impegnano a rispettare ed a garantire il
rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario,
applicabili nei casi di conflitto armato e la cui tutela Si estenda
ai fanciulli.
-
Gli Stati parti devono adottare ogni possibile misura per
garantire che nessuna persona in età inferiore ai 15 anni prenda
direttamente parte alle ostilità.
-
Gli Stati parti devono astenersi dal reclutare nelle forze
armate qualsiasi persona che non abbia compiuto il 15mo anno di età
ma non ancora il 18mo, gli Stati parti si sforzeranno di dare la
precedenza ai più anziani.
-
In conformità all'obbligo che loro incombe in virtù del diritto
internazionale, di proteggere la popolazione civile durante i
conflitti armati, gli Stati parti devono prendere ogni possibile
misura per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un
conflitto armato.
Articolo 39
Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata misura
al fine di assicurare il recupero fisico e psicologico ed il
reinserimento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di
negligenza, di sfruttamento o di sevizie, di tortura o di qualsiasi
altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante,
o di conflitto armato. Tale recupero e reinserimento avrà luogo in un
ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé e la dignità del
fanciullo.
Articolo 40
-
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo accusato e
riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale ad essere
trattato in un modo che risulti atto a promuovere il suo senso di
dignità e valore, che rafforzi il suo rispetto dei diritti umani e
delle libertà fondamentali altrui, e che tenga conto della sua età,
non che dell'esigenza di facilitare il suo reinserimento nella
società e di fargli assumere un ruolo costruttivo in seno a
quest'ultima.
-
A tal fine, e tenuto conto delle pertinenti disposizioni degli
strumenti internazionali, gli Stati parti devono garantire in
particolare che:
-
nessun fanciullo sia perseguito, accusato o riconosciuto
colpevole di aver infranto la legge penale a causa di atti o
omissioni che non erano proibiti dal diritto nazionale o
internazionale nel momento in cui furono commessi;
-
qualsiasi fanciullo sospetto o accusato di aver infranto la
legge abbia almeno le seguenti garanzie:
-
essere considerato innocente fino a che la sua colpevolezza non
sia stata legalmente provata
-
essere sollecitamente e direttamente infermato delle accuse a
sue carico, o all'occorrenza tramite i suoi genitori o tutori, ed
avere l'assistenza legale o di altra natura nella preparazione e
presentazione della sua difesa;
-
avere la propria causa istruita senza indugi da un organo
giudiziarie o da un'autorità competente, indipendente e imparziale,
in un'udienza equa e conforme alla legge, in presenza del legale o
con altra adeguata assistenza, a meno che ciò non sia considerate
contrario all'interesse superiore del fanciullo, in particolare in
ragione della sua età o condizione, nonché di quella dei suoi
genitori o tutori;
-
non essere obbligato a testimoniare o a confessarsi colpevole,
interrogare o far interrogare testimoni a carico, ed ottenere la
comparizione e la deposizione dei testimoni a discarico in
condizioni di uguaglianza;
-
se considerato colpevole di aver infranto la legge penale,
presentare appello contro tale pronunciamento e qualsiasi
provvedimento ad esso conseguente presso un'istanza giuridica e a
un'attivita competente, indipendente e imparziale di grado più
elevato, come stabilito dalla legge;
-
avvalersi dell'assistenza gratuita di un interprete, qualora non
sia in grado di parlare e di comprendere la lingua utilizzata;
-
avere il pieno rispetto della sua «privacy» in tutte le fasi del
procedimento.
-
Gli Stati parti devono cercare di promuovere l'adozione di
leggi, procedure, l'insediamento di autorità e di istituzioni
riguardanti in modo specifico i fanciulli perseguiti o accusati o
riconosciuti colpevoli di aver infranto la legge penale, e in
particolare s'impegneranno a:
-
fissare un'età minima al di sotto della quale i fanciulli devono
essere considerati non capaci di infrangere la legge penale;
-
adottare misure, ogniqualvolta risulti possibile ed auspicabile,
per trattare i casi di tali fanciulli senza far ricorso a
procedimenti giudiziari, a condizione che il diritto umane e le
garanzie legali siano pienamente rispettati.
-
Saranno previste norme relative alla tutela, all'orientamento e
alla supervisione, alla consulenza, all'affidamento familiare, a
programmi di formazione educativa generale, professionale nonché a
soluzioni alternative al trattamento istituzionale, al fine di
garantire che i fanciulli vengano trattati in modo adeguato al loro
benessere e proporzionato sia alla loro specifica condizione sia al
reato commesso.
Articolo 41
Nessuna disposizione di questa Convenzione
pregiudicherà il dettate di qualsiasi normativa che risulti più
favorevole alla realizzazione dei diritti del fanciullo e che sia
contenuta:
-
a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure
-
b) nel diritto internazionale in vigore in quello Stato.
Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far conoscere
diffusamente i principi e le norme della Convenzione, in modo attivo
ed adeguato, tanto agli adulti quanto ai fanciulli.
Articolo 43
-
Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti
nella realizzazione degli obblighi da essi contratti in virtù della
presente Convenzione, sarà istituito un Comitato sui diritti del
fanciullo, che svolgerà le funzioni quì sotto indicate.
-
Il Comitato sarà composto di 10 esperti di alta qualità morale e
riconosciuta competenza nel campo disciplinato dalla presente
Convenzione. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati parti
tra i loro cittadini ed agiranno a titolo personale, tenuto conto di
un'equa ripartizione geografica nonché dei principali ordinamenti
giuridici.
-
I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto sulla
base di una lista di persene designate dagli Stati parti. Ciascuno
Stato parte può designare una persona tra i suoi cittadini.
-
La prima elezione dei membri del Comitato avrà luogo non oltre 6
mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente
Convenzione e successivamente ogni due anni. Almeno quattro mesi
dalla data di ciascuna elezione, Il Segretario generale delle
Nazioni Unite invierà una lettera agli Stati parti con l'invito a
sottoporgli i rispettivi nominativi entro due mesi. II Segretarie
generale preparerà quindi una lista in ordine alfabetico delle
persone designate con l'indicazione degli Stati parti che le hanno
designate e la sottoporrà agli Stati parti della Convenzione.
-
L'elezione sarà effettuata nel corso di una riunione degli Stati
parti convocata dal Segretario generale nella sede delle Nazioni
Unite. Alla riunione, per la validità della quale si richiede il
quorum dei due terzi degli Stati parti, risulteranno elette quelle
persone che avranno ottenuto il più alto numero di voti e la
maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati presenti e
votanti.
-
I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di quattro
anni. Se vengono nuovamente designati, sono rieleggibili. II mandato
di cinque dei membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di
due anni; immediatamente dopo la prima elezione i nomi di questi
cinque membri saranno sorteggiati dal Presidente della riunione.
-
In caso di morte di un membro del Comitato, o di sue dimissioni,
o di suo impedimento ad assolvere il proprio compito per qualsiasi
altro motivo, lo Stato parte che ha designato tale membro provvederà
a designare un'altro esperto tra i propri cittadini fino alla
scadenza del rispettivo mandato, su approvazione del Comitato.
-
Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
-
Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
-
Le riunioni del Comitato si terranno normalmente presso la sede
delle Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo appropriato deciso
dal Comitato. Il Comitato terrà almeno una riunione l'anno. La
durata delle sessioni del Comitato è fissata e modificata, se
necessario, da una riunione degli Stati parti della presente
Convenzione, previa approvazione dell'Assemblea generale.
-
(Con l'approvazione dell'Assemblea generale, i membri del
Comitato istituito ai sensi della presente Convenzione, riceveranno
emolumenti prelevati sul bilancio delle Nazioni Unite nelle modalità
ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale) oppure (Gli
Stati parti sono responsabili delle spese dei membri del Comitato
nell'adempimento delle loro funzioni).
-
(Gli Stati parti prendono a loro carico le spese relative allo
svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del Comitato compreso
il rimborso alle Nazioni Unite di ogni spesa, quale i costi del
personale e dei locali, sostenuta dalle Nazioni Unite ai sensi del
paragrafo 10 bis di queste articolo).
Articolo 44
-
Gli Stati parti s'impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il
Segretario generale delle Nazioni Unite, rapporto sulle misure da
essi adottate per applicare i diritti riconosciuti nella presente
Convenzione e sui progressi compiuti nella realizzazione di questi
diritti:
-
I rapporti redatti in base a questo articolo indicheranno i
fattori e le eventuali difficoltà che impediscano agli Stati parti
di assolvere pienamente gli obblighi previsti nella presente
Convenzione. I rapporti devono anche contenere informazioni
sufficienti che consentano al Comitato di avere un'idea precisa in
merito all'attuazione della Convenzione in quel paese.
-
Lo Stato parte che abbia presentato un rapporto iniziale
completo non è tenuto nei successivi rapporti, trasmessi ai sensi
del paragrafo I/b a ripetere le informazioni di base precedentemente
fornite.
-
Il Comitato può richiedere agli Stati parti ogni ulteriore
informazione relativa all'applicazione della Convenzione.
-
Il Comitato sottoporrà all'Assemblea generale delle Nazioni
Unite, tramite il Consiglio economico e sociale, ogni due anni,
rapporti sulle proprie attivita.
-
Gli Stati parti s'impegneranno a garantire un'ampia diffusione
ai loro rapporti nel proprie paese.
Articolo 45
Alle scopo di promuovere l'effettiva applicazione
della Convenzione e di incoraggiare la cooperazione internazionale nel
campo disciplinate della Convenzione medesima:
-
a) Le agenzie specializzate, l'UNICEF ed altri organismi delle
Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione
dell'esame dell'applicazione delle disposizioni della presente
Convenzione facenti capo al loro mandato. II Comitato può invitare
le agenzie specializzate, I'UNICEF e qualsiasi altro organismo
competente che riterrà appropriato a fornire pareri
sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva
competenza. Esso può invitare le agenzie specializzate e l'UNICEF a
sottoporgli rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori
di rispettiva competenza.
-
b) Il Comitato trasmette, se le ritiene opportune, alle agenzie
specializzate, all'UNICEF e ad altri organismi competenti qualsiasi
rapporto degli Stati parti che contenga una richiesta o indichi un
bisogno di consulenza o di assistenza tecnica sulla base delle
osservazioni e dei suggerimenti del Comitato eventualmente espressi
su questa richiesta o indicazioni;
-
c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di
chiedere al Segretario generale di intraprendere a suo nome studi su
temi specifici relativi ai diritti del fanciullo;
-
d) Il Comitato può formulare suggerimenti e raccomandazioni in
ordine generale basati sulle informazioni ricevute a norma degli
articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Tali suggerimenti e
raccomandazioni saranno trasmessi ad ogni Stato parte interessato e
sottoporsi all'attenzione dell'Assemblea generale unitamente agli
eventuali commenti degli Stati parti.
Articolo 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti
gli Stati.
Articolo 47
La presente Convenzione e soggetta a ratifica. Gli
strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente Convenzione resterà aperta all'adesione
di qualsiasi Stato. Gli strumenti di adesione verranno depositati
presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
-
La presente Convenzione entrerà in vigere trenta giorni dopo la
data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di
adesione.
-
Per lo Stato che ratifichi la presente Convenzione o vi aderisca
dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione,
la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito
dello strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.
Articolo 50
-
Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il
testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. II Segretario generale comunicherà le proposte di
emendamento agli Stati parti pregando loro di informarle se sono
favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per
esaminare dette proposte e metterle ai voti. Qualora nei quattro
mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo
degli Stati parti si pronuncia a favore di tale conferenza, il
Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle
Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza
degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza verrà
sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
-
Qualsiasi emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 di
questo articolo entra in vigore una volta approvato dall'Assemblea
ed accettate dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parti della
presente Convenzione.
-
Dopo la sua entrata in vigore, l'emendamento vincola quegli
Stati che lo abbiano accettato, mentre gli altri Stati restano
vincolati dalle disposizioni della Convenzione e da qualsiasi
emendamento esse abbiano accettato.
Articolo 51
-
Il Segretario generale riceverà e comunicherà a tutti gli Stati
il testo delle riserve apposte dagli Stati al memento della ratifica
o dell'adesione.
-
Non sarà consentita una riserva incompatibile con l'oggetto e
gli scopi della presente Convenzione
-
Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi memento mediante
notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati parti. Tale notifica
avrà effetto alla data in cui sarà stata ricevuta dal Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
Articolo 52
Uno Stato parte può denunciare la presente
Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un
anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la
notifica.
Articolo 53
II Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite e il depositario della Convenzione.
Articolo 54
La presente Convenzione, i cui testi in arabo,
cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede,
sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. |