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"L' Unione Europea ha posto come una delle sue
priorità l'affermazione dei diritti dei passeggeri, il loro
rafforzamento e la loro attiva conoscenza. Ha quindi rivolto il
proprio invito a tutti i Paesi aderenti alla Comunità affinché
attivino una capillare informazione sulle prerogative e sulle regole,
il cui rispetto si pone quale elemento cardine nel percorso verso
elevati livelli di qualità del servizio nel trasporto aereo."
Loyola De Palacio - Vice Presidente della
Commissione Europea
Seconda edizione
costituisce prova della conclusione del contratto
di trasporto; quest’ultimo è regolato, oltre che dalla disciplina
normativa generale, dalle Condizioni Generali di Trasporto (CGT) che
il passeggero deve poter consultare nelle agenzie di viaggio, nelle
agenzie delle compagnie aeree e presso i banchi delle compagnie aeree
in aeroporto. Un estratto delle CGT è riportato in allegato al
biglietto ed assume generalmente la dizione di "Condizioni di
contratto".
Dove si effettua:
- nelle agenzie di viaggio
- nelle agenzie e filiali di compagnia aerea
- telefonicamente presso la compagnia aerea o presso l’agenzia di
viaggio
- via Internet, ove previsto dalle singole compagnie aeree
Il passeggero ha il diritto di ricevere dalla
compagnia aerea o dal suo rappresentante informazioni su:
- compagnia aerea che effettivamente svolgerà il collegamento
- tipo di aeromobile
- orari dei voli e tariffe con relative regole
- modalità di assistenza per i passeggeri disabili e per i minori
non accompagnati
- comunicazione del codice di prenotazione ("P.N.R."- Passenger
Name Record)
Se prenota in agenzia di viaggio il passeggero può
richiedere le videate del sistema di prenotazione computerizzato
(CRS), al fine di prendere visione di tutte le compagnie che
effettuano la tratta prescelta, direttamente o attraverso uno scalo
intermedio, e di tutte le tariffe da esse applicate con relative
regole. La prenotazione diventa definitiva solo con l'emissione del
biglietto.
Il contratto di trasporto si perfeziona con
L’ACQUISTO DEL BIGLIETTO, da effettuarsi entro i termini indicati
all'atto della prenotazione. Il passeggero ha il diritto di essere
informato dalla compagnia aerea o dal suo rappresentante sulle norme
che regolano il trasporto.
In caso di acquisto del biglietto elettronico (sistema di acquisto per
via elettronica, anziché con il normale biglietto, pagabile mediante
carta di credito, e successivo ritiro della carta d'imbarco
direttamente all'accesso in aereo) il passeggero ha il diritto di
ricevere da parte della compagnia aerea la ricevuta del viaggio
(Itinerary Receipt) con i dati relativi al passeggero, al volo e con
le stesse informazioni contenute nel biglietto aereo tradizionale.
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COMPENSAZIONE PER NEGATO
IMBARCO IN CASO DI SOVRAPRENOTAZIONE NEI VOLI DI LINEA
(OVERBOOKING) REGOLAMENTO COMUNITARIO 295/91
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Nel caso in cui al passeggero in partenza da un aeroporto
comunitario venga negato l’imbarco a causa di una sovraprenotazione
operata dalla compagnia aerea, nonostante egli sia in possesso di
regolare biglietto, sia regolarmente prenotato e si sia presentato nei
tempi previsti per l’accettazione, egli ha il diritto di scegliere
tra:
- Rimborso senza penali dell’intero costo del biglietto per la
parte del viaggio non effettuata
- Volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione
finale
- Volo alternativo ad una data successiva a lui più conveniente
Nel caso in cui al passeggero, su un volo
sovraprenotato, venga offerta la possibilità di viaggiare in una
classe inferiore a quella per la quale ha pagato il biglietto, egli ha
il diritto ad un rimborso della differenza di prezzo.
Indipendentemente dalla scelta, la compagnia ha il dovere di pagare
immediatamente, dopo il negato imbarco e senza che il passeggero lo
richieda:
- per i voli inferiori ai 3.500 Km: 150 Euro (Lit. 290.440). Nel
caso in cui la compagnia offra un volo alternativo che permetta al
passeggero di arrivare a destinazione non oltre due ore dopo
l’orario di arrivo del volo programmato, tale compensazione può
essere ridotta a 75 Euro (Lit. 145.220)
- per i voli superiori ai 3.500 Km: 300 Euro (Lit. 580.880). Nel
caso in cui la compagnia offra un volo alternativo che permetta al
passeggero di arrivare a destinazione non oltre quattro ore dopo
l’orario di arrivo del volo programmato, tale compensazione può
essere ridotta a 150 Euro (Lit. 290.440)
La compensazione verrà pagata in contanti o,
d’accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.
La misura della compensazione potrà essere limitata al prezzo del
biglietto corrispondente alla destinazione finale.
In aggiunta alla compensazione la compagnia dovrà
assicurare, a titolo gratuito, in favore di coloro ai quali sia stato
negato l’imbarco:
- una telefonata, o telex o fax al luogo di destinazione
- pasti e consumazioni in congrua relazione all’attesa del volo
alternativo
- nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti,
adeguata sistemazione in albergo
Nel caso di negato imbarco, nel quadro di un
viaggio tutto compreso, la compagnia aerea è tenuta a versare la
compensazione all’organizzatore che a sua volta compenserà il
passeggero, nei confronti del quale è responsabile per l’adempimento
del contratto.
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RITARDATA PARTENZA E
CANCELLAZIONE DEL VOLO
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Il passeggero deve ricevere informazioni dalla compagnia aerea,
dal suo rappresentante o tramite il soggetto che fornisce l’assistenza
passeggeri, sul ritardo e sulle sue cause contestualmente alla
conoscenza delle stesse da parte degli organismi preposti e comunque
entro la prevista ora d’imbarco. Successivamente le informazioni
saranno fornite almeno ogni 30 minuti.
In caso di cancellazione del volo il passeggero ha
il diritto di richiedere la risoluzione del contratto e quindi di
ottenere il rimborso per la parte non usata del biglietto, salvo
ulteriori azioni risarcitorie in caso di imputabilità della
cancellazione al vettore.
In alternativa il passeggero ha titolo a
raggiungere la destinazione finale comunque con mezzo aereo, compresa
l’utilizzazione di voli operati da altri vettori, seppure in data
successiva e comunque non oltre la validità del titolo di viaggio.
Tale opportunità è nella disponibilità del passeggero, che in ogni
caso deve essere assistito dalla compagnia così da ridurre al massimo
il disagio subito.
Qualora la causa della ritardata partenza, anche
per la riprotezione di passeggeri di voli cancellati, sia imputabile
alla compagnia aerea, il passeggero avrà diritto a:
- una telefonata, o telex o fax al luogo di destinazione
- pasti e consumazioni in congrua relazione all’attesa del volo
- adeguata sistemazione in albergo
Nel caso di viaggio tutto compreso, risultante dalla
combinazione di almeno due dei seguenti elementi: "volo aereo",
"alloggio", "altri servizi", e comprendente almeno una notte
(Direttiva 90/314/CEE e Decreto Legislativo n. 111 del 17.3.1995),
sarà l’organizzatore con il quale il passeggero ha stipulato il
contratto ad assicurare al passeggero stesso ogni tipo di assistenza
Per questa tipologia di viaggi il passeggero ha il
diritto di sapere che:
- deve ricevere dall’organizzatore precise informazioni sul
viaggio
- l’opuscolo informativo deve indicare in modo chiaro, tra le
altre cose, la destinazione, l’itinerario, la sistemazione
alberghiera, i pasti, il prezzo, nonché informazioni generali in
materia di documenti di espatrio e visto d'ingresso
- le informazioni contenute nell’opuscolo sono vincolanti per
l’organizzatore
- il passeggero deve ricevere una copia del contratto di vendita
con il timbro o la firma dell’organizzatore
- il passeggero ha il diritto di trasferire la propria
prenotazione ad un’altra persona dandone notizia all’organizzatore
entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza
- il prezzo pattuito non può essere variato a meno che ciò non sia
espressamente previsto dal contratto. In tal caso l’eventuale
aumento comunque non può superare il 10% del prezzo originario e non
può aver luogo nei 20 giorni che precedono la partenza
- prima della partenza, nei casi di recesso previsti dal contratto
o per la cancellazione del pacchetto non per colpa del passeggero,
questi ha il diritto di scegliere un altro pacchetto turistico
equivalente (stesso importo riportato nel catalogo) o di qualità
superiore senza supplemento di prezzo. Nel caso in cui il pacchetto
sostitutivo fosse di qualità inferiore, il passeggero ha titolo al
rimborso della differenza
L’organizzatore è responsabile per qualsiasi
inosservanza dei termini contrattuali, pertanto qualsiasi azione dovrà
intraprendersi nei confronti dell’organizzatore stesso.
Il passeggero può sporgere reclamo mediante
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’organizzatore
entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro.
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RESPONSABILITA’ RELATIVE
AL BAGAGLIO
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TRASPORTI INTERNAZIONALI
(Convenzione di Varsavia del 1929 e protocolli aggiuntivi)
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio registrato (consegnato al
momento dell’accettazione) il passeggero ha diritto, da parte della
compagnia aerea, ad un risarcimento fino a 17 Diritti Speciali di
Prelievo (DSP)* - circa 24 Euro pari a circa Lit. 46.470 per
chilogrammo - salvo il caso di maggiore dichiarazione di valore.
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio a mano, solo nel caso in cui
si rilevi la responsabilità della compagnia, il passeggero ha diritto
ad un risarcimento fino a 332 DSP* - circa 461 Euro pari a circa Lit.
892.000 - per passeggero.
TRASPORTI NAZIONALI
(Codice della navigazione, leggi e disposizioni successive)
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio registrato il passeggero ha
diritto, da parte della compagnia aerea, ad un risarcimento fino a
222,08 Euro (Lit. 430.000) per ciascun bagaglio registrato, oppure
fino a 17,04 Euro (Lit. 33.000) per chilogrammo, salvo il caso di
maggiore dichiarazione di valore.
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio a mano, solo nel caso in cui
si rilevi la responsabilità della compagnia, il passeggero ha diritto
ad un risarcimento fino a 1007,09 Euro (Lit. 1.950.000) per
passeggero.
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MODALITA’ PER I RECLAMI
RELATIVI AL BAGAGLIO
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La contestazione relativa al bagaglio registrato deve essere
scritta ed immediata all’atto della riconsegna o al momento in cui la
riconsegna doveva avvenire e deve essere effettuata su appositi moduli
(PIR - Property Irregularity Reports), disponibili presso
l’assistenza bagagli, la compagnia aerea o il gestore aeroportuale.
Il reclamo scritto deve essere presentato alla
compagnia, a pena di decadenza.
per il TRAFFICO NAZIONALE:
- entro 3 giorni dalla constatazione per i casi di
danneggiamento
- entro 14 giorni dalla riconsegna per i casi di ritardo
per il TRAFFICO INTERNAZIONALE:
- entro 7 giorni dalla constatazione per i casi di
danneggiamento
- entro 21 giorni dalla riconsegna per i casi di ritardo
I danni occulti devono essere denunciati alla
compagnia, a pena di decadenza
per il TRAFFICO NAZIONALE:
- entro 3 giorni dalla riconsegna
per il TRAFFICO INTERNAZIONALE:
- entro 7 giorni dalla riconsegna
Reclami per danni al "bagaglio non registrato": il
diritto al risarcimento si prescrive per il TRAFFICO NAZIONALE:
- entro sei mesi dall'arrivo a destinazione e comunque il
passeggero ha l'onere di dimostrare che il danno è stato determinato
da causa imputabile alla compagnia
per il TRAFFICO INTERNAZIONALE:
- entro due anni dall'arrivo a destinazione
Reclami per danni al "bagaglio registrato": il
diritto al risarcimento si prescrive per il TRAFFICO NAZIONALE:
- entro un anno dalla riconsegna (la compagnia è responsabile, a
meno che non provi che essa, i suoi dipendenti e preposti
abbiano diligentemente adottato tutte le misure necessarie e
possibili per evitare il danno)
per il TRAFFICO INTERNAZIONALE:
- entro due anni dalla riconsegna (la compagnia è responsabile a
meno che non provi che essa e i propri ausiliari abbiano
diligentemente adottato tutte le misure necessarie e possibili per
evitare il danno).
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RESPONSABILITA’ RELATIVE
ALLE PERSONE IN CASO DI INCIDENTE
(REGOLAMENTO COMUNITARIO 2027/97)
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Per il trasporto effettuato dalle compagnie aeree
comunitarie non esistono limiti di responsabilità in caso di incidenti
nei confronti dei passeggeri per danni da morte, ferite o lesioni
personali.
Comunque per danni fino a 100.000 DSP* - circa 138.800 Euro pari a
circa Lit. 268.754.300 - per passeggero la compagnia comunitaria ha
l’obbligo di pagare senza poter addurre giustificazioni alla
responsabilità oggettiva. La compagnia deve provvedere al pagamento di
anticipi, in proporzione al danno subito, entro quindici giorni
dall’identificazione dell’avente titolo all’indennità. In caso di
morte l’anticipo non sarà inferiore a 15.000 DSP* - circa 20.820 Euro
pari a circa Lit. 40.313.150 - a passeggero. Le compagnie aeree non
comunitarie che operano da/per ed entro l’Unione Europea e che non
intendono applicare tale sistema risarcitorio hanno l’obbligo di
informare i passeggeri di tale situazione direttamente o tramite le
agenzie, nonché di illustrare loro il regime seguito. In tal caso la
responsabilità delle compagnie non comunitarie, che imbarcano
passeggeri in Italia, è comunque limitata (legge 274/88) a 100.000
DSP* - circa 138.800 Euro pari a circa Lit. 268.754.300 - per
passeggero.
(*): come definiti dal Fondo Monetario
Internazionale e soggetti a fluttuazioni rispetto all’Euro (utilizzata
la quotazione del 1° febbraio 2001: 1 DSP = 1,388 Euro)
Forma:fermo restando quanto specificatamente previsto per i
"viaggi tutto compreso" e per il "bagaglio", il reclamo deve essere
inoltrato immediatamente agli uffici aeroportuali della compagnia
aerea o del suo rappresentante:
- verbalmente (anche telefonicamente)
- per nota scritta (in italiano o in una lingua ufficiale della
Unione Europea)
- per fax
- per posta elettronica
- alla segreteria telefonica
Le informazioni sulle modalità di reclamo
devono essere fornite:
- dal personale a contatto con l’utenza, che deve risultare
identificabile
- dal personale addetto al servizio di supporto alla compilazione
- telefonicamente (numero di telefono riportato sul biglietto e
pubblicizzato in aerostazione)
- in occasione delle comunicazioni istituzionali
- via Internet
Diritto di riscontro al reclamo:
La compagnia aerea, o il suo rappresentante, deve:
- rispondere per iscritto entro e non oltre 30 giorni (da data
protocollo interno)
- proporre la possibilità di una conciliazione extragiudiziale
- elaborare un resoconto annuale di tutti i reclami ricevuti, a
disposizione degli utenti
Contenuto minimo del riscontro:
- data e luogo
- indicazione avvenuta ricezione
- termini previsti risoluzione reclamo
- identificazione struttura o persona incaricata
- indicazioni per ulteriori informazioni
- riassunto iter e possibilità di appello
Presso la Direzione Generale dell’Ente Nazionale
per l’Aviazione Civile (ENAC) – via di Villa Ricotti 42 – 00161 Roma è
istituito un gruppo di lavoro permanente con il compito di verificare
le azioni poste in essere a tutela del passeggero e di procedere
all’aggiornamento della Carta dei Diritti in occasione di variazioni
normative nazionali, comunitarie ed internazionali.
Segnalazioni sul mancato rispetto della Carta dei Diritti nonché
eventuali contributi e suggerimenti da parte dei passeggeri e degli
operatori del settore possono essere rivolti agli uffici delle
Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale dell’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile ubicati all’interno dell’aeroporto. |