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Solidarietà
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Articolo
27:
Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito
dell'impresa
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Ai
lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai
livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo
utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario
e dalle legislazioni e prassi nazionali.
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Articolo
28: Diritto di negoziazione e di azioni collettive
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I
lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno,
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi
nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi,
ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi,
ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo
sciopero. |
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Articolo
29: Diritto di accesso ai servizi di collocamento
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Ogni
individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento
gratuito.
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Articolo
30: Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
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Ogni
lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato,
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi
nazionali. |
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Articolo
31: Condizioni di lavoro giuste ed eque
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Ogni
lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima
del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie
annuali retribuite.
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Articolo
32: Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo
di lavoro
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Il
lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione
al lavoro non può essere inferiore all'età in cui
termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più
favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di
lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro
lo sfruttamento economico o contro ogni
lavoro che possa minarne la sicurezza,
la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale
o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
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Articolo
33: Vita familiare e vita professionale
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È
garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico
e sociale.
Al fine di poter conciliare vita familiare
e vita professionale, ogni individuo
ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento
per un motivo legato alla maternità e il diritto
a un congedo di maternità retribuito e a un
congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
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Articolo
34: Sicurezza sociale e assistenza sociale
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L'Unione
riconosce e rispetta il diritto di accesso alle
prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che
assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia,
gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia,
oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità
stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione
ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi
nazionali.
Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà,
l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e
all'assistenza abitativa volte a garantire
un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non
dispongano di risorse sufficienti, secondo
le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni
e prassi nazionali. |
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Articolo
35: Protezione della salute
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Ogni
individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione
sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni
stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione
e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione
è garantito un livello elevato di protezione della salute
umana.
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Articolo
36: Accesso ai servizi d'interesse economico generale
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Al
fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione,
questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico
generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente
al trattato che istituisce la Comunità europea.
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Articolo
37: Tutela dell'ambiente
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Un
livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della
sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione
e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
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Articolo
38: Protezione dei consumatori
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Nelle
politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione
dei consumatori.
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