|
Firmata a Parigi il 10/12/1948
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti
i membri della famiglia umana e dei loro diritti, eguali e
inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della
giustizia e della pace nel mondo;
considerato il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani
hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza
dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani
godano della libertà della parola e di credo e della libertà dal
timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione
dell’uomo;
considerato che è indispensabile che i diritti umani siano
protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia
costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro
la tirannia e l’oppressione;
considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di
rapporti amichevoli tra Nazioni;
considerato che i popoli delle Nazioni unite hanno riaffermato
nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella
dignità e nel valore della persona umana, nell’eguaglianza dei
diritti dell’uomo e della donna, e hanno deciso di promuovere il
progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore
libertà;
considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire,
in cooperazione con le Nazioni unite, il rispetto e l’osservanza
universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
considerato che una concezione comune di questi diritti e di
questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione
di questi impegni:
Proclama
La presente dichiarazione universale dei diritti umani come
ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le
Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società,
avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di
promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi
diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure
progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed
effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi
Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione.
ARTICOLO 1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in
dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e
devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
ARTICOLO 2. A ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le
libertà enunciate nelle presente Dichiarazione, senza distinzione
alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello
statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del
territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o
sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto
a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
ARTICOLO 3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e
alla sicurezza della propria persona.
ARTICOLO 4. Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di
schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi
saranno proibite sotto qualsiasi forma.
ARTICOLO 5. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o
a trattamenti o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.
ARTICOLO 6. Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al
riconoscimento della sua personalità giuridica.
ARTICOLO 7. Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto,
senza alcuna discriminazione, a una eguale tutela da parte della
legge. Tutti hanno diritto a una eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro
qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
ARTICOLO 8. Ogni individuo ha diritto a un’effettiva possibilità
di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino
i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla
legge.
ARTICOLO 9. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
arrestato, detenuto o esiliato.
ARTICOLO 10. Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena
eguaglianza, a una equa e pubblica udienza davanti a un tribunale
indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi
diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa
che gli venga rivolta.
ARTICOLO 11. Ogni individuo accusato di un reato è presunto
innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata
legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte
le garanzie necessarie per la sua difesa.
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo
od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non
costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto
internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena
superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato
commesso.
ARTICOLO 12. Nessun individuo potrà essere sottoposto a
interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia,
nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore
e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto a essere tutelato
dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
ARTICOLO 13. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento
e di residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto a lasciare qualsiasi paese, incluso il
proprio, e di ritornare al proprio paese.
ARTICOLO 14. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere
in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia
realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai
fini e ai principi delle Nazioni unite.
ARTICOLO 15. Ogni individuo ha diritto a una cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
ARTICOLO 16. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di
razza, cittadinanza o di religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo
scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e
pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e
ha il diritto a essere protetta dalla società e dallo Stato.
ARTICOLO 17. Ogni individuo ha il diritto di avere una proprietà
sua personale o in comune con altri.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
proprietà.
ARTICOLO 18. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero,
di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di
cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare,
isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la
propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle
pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.
ARTICOLO 19. Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e
di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la
propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a
frontiere.
ARTICOLO 20. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e
di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.
ARTICOLO 21. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo
del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti
liberamente scelti.
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di
eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo;
tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere
elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, e a voto
segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
ARTICOLO 22. Ogni individuo, in quanto membro della società, ha
diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso
lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale e in rapporto
con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti
economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al
libero sviluppo della sua personalità.
ARTICOLO 23. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera
scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e
alla protezione contro la disoccupazione.
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto a eguale
retribuzione per eguale lavoro.
Ogni individuo che lavora ha diritto a una remunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una
esistenza conforme alla dignità umana e integrata, se necessario, da
altri mezzi di protezione sociale.
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi
per la difesa dei propri interessi.
ARTICOLO 24. Ogni individuo ha diritto al riposo e allo svago,
comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro
e ferie periodiche retribuite.
ARTICOLO 25. Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita
sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua
famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario,
all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; e
ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia,
invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita di
mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure e
assistenza. Tutti i bambini nati nel Matrimonio o fuori di esso,
devono godere della stessa protezione sociale.
ARTICOLO 26. Ogni individuo ha diritto all’istruzione.
L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le
classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve
essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve
essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve
essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della
personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani
e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione,
la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e
religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il
mantenimento della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di
istruzione da impartire ai loro figli.
ARTICOLO 27. Ogni individuo ha diritto di prendere parte
liberamente alla vita culturale dell’umanità, a godere della arti e
a partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici.
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali
e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e
artistica di cui egli sia autore.
ARTICOLO 28. Ogni individuo ha diritto a un ordine sociale e
internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa
Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
ARTICOLO 29. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità,
nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della
sua personalità.
Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve
essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite
dalla legge per assicurarsi il riconoscimento e il rispetto dei
diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste
esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale
in una società democratica.
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere
esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni unite.
ARTICOLO 30. Nulla nella presente Dichiarazione può essere
interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi
Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un
atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà
in essa enunciati.
|